Rassegna di giurisprudenza di legittimità - agosto 2016

La Redazione
22 Settembre 2016

Dalla redazione una selezione delle pronunce della Cassazione di maggior interesse depositate nel mese di agosto 2016.

IMPOSTE DIRETTE - IRAP

Cass. civ., sez. VI-T, 30 agosto 2016, n. 17429

1) Con riguardo al presupposto dell'IRAP , il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; h) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

2) È dovuta l'IRAP se il professionista si avvale di un collaboratore familiare con mansioni e retribuzione di rilevante importo.

SPESE DEDUCIBILI - RISTRUTTURAZIONE

Cass. civ., sez. VI-T, 30 agosto 2016, n. 17421

Le spese di ristrutturazione e adattamento dei locali in cui è esercitata l'attività di impresa sono deducibili anche se l'immobile non è di proprietà dell'impresa ma è in locazione; in ogni caso, non rilevano gli accordi intercorsi tra le parti

GIUDIZIO DI CASSAZIONE - MOTIVAZIONE

Cass. civ., sez. trib., 9 agosto 2016, n. 16789

È nulla la sentenza della Commissione Tributaria Regionale carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

IVA - RIMBORSI

Cass. civ., sez. trib., 9 agosto 2016, n. 16684

L'art. 4, II comma n. 1, del d.P.R. 633/1972, per il quale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi posti in essere dalle società contribuenti, costituiscono sempre operazioni effettuate nell'esercizio di impresa e per le quali deve applicarsi l'IVA sulle operazioni attive compiute, non vale per le operazioni passive poiché ai fini della detraibilità d'imposta è necessaria l'inerenza del bene con le finalità imprenditoriali e la strumentalità del bene acquistato rispetto all'attività imprenditoriale. Si ritiene inerente il bene compatibile con l'oggetto sociale, previa dimostrazione del contribuente. Si rimanda alla decisione presa dalla Corte di Lussemburgo per cui per stabilire se un bene sia detraibile o meno «deve aversi riguardo all'intenzione del soggetto passivo di imposta, confermata da elementi obiettivi, di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali» (sent. 11 luglio 1991 in causa C-97/90, Lennartz, 8 giugno 2000 in causa C-400/98, Breitshol, 19 luglio 2012, in causa C-334/10).

IVA - CESSATA ATTIVITA'

Cass. civ., sez. trib., 5 agosto 2016, n. 16149

È necessaria la fatturazione delle merci rimaste al fine di non incorrere nella violazione dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 e dei degli art. 2 e 35 del medesimo decreto. Ai fini della soggettività passiva d'imposta a nulla rileva che l'attività imprenditoriale sia cessata e quindi che il soggetto non sia più registrato come “soggetto IVA”, ma piuttosto avrebbe rilevato il fatto che il soggetto passivo avesse agito in quanto tale.
Nel caso di specie le merci però erano state consegnate dalla ditta del ricorrente ad un'altra attività concretizzando quindi il «il normale ambito della soggettività passiva ai fini dell'imposizione sul valore aggiunto».

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