Tributi doganali e ravvedimento operoso
21 Ottobre 2015
L'ipotesi di ravvedimento operoso contemplata dalla lett. b-quater), art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, che prevede la riduzione della sanzione "ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24, L. 7 gennaio 1929, n. 4 […]", non si applica ai tributi di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sorte opposta per l'ipotesi contemplata dalla precedente lett. a-bis) di riduzione "ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso", che ben potrà essere applicata.
Sono queste, in sintesi, le due precisazioni contenute nella Nota n. 89853/RU, risalente al 18 agosto 2015, ma pubblicata solo ieri sul sito ufficiale dell'Agenzia. I chiarimenti giungono a seguito dei dubbi interpretativi sorti per via dell'esplicita previsione, contenuta nel menzionato art. 13, dell'applicabilità di talune ipotesi di riduzione - lettere b-bis) e b-ter) – ai soli “tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate”. Di conseguenza, le Dogane ristringono il campo basandosi sui parerei resi dall'Avvocatura Generale dello Stato, che osserva che “i tributi amministrati da questa Agenzia (delle Dogane, ndr) traggono fondamento da disposizioni comunitarie e, pertanto, appare ragionevole un'interpretazione maggiormente restrittiva”. |