Redditometro: decade l'accertamento se vi è una presunzione di liberalità
21 Ottobre 2016
La presunzione di donazione per i trasferimenti di immobili e di partecipazioni operati tra coniugi o tra parenti in linea retta, fissata dall'art. 26 del d.P.R. n. 131/1986, non trova applicazione solo in relazione alle imposte d'atto, ma può trovare applicazione in relazione a qualunque tributo, in tutte le controversie la cui soluzione dipenda dalla qualificazione di un atto come oneroso o gratuito. A sancirlo sono i Giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 ottobre 2016, n. 21142. Nel caso di specie la contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento sintetico, basato su un'incongruità del reddito dichiarato rispetto al reddito effettivo desunto.
In particolare l'Agenzia delle Entrate contestava, tramite redditometro, l'acquisizione del contribuente di alcuni terreni edificabili dal padre; nonostante la parentela, il trasferimento era stato dichiarato a titolo oneroso.
La normativa di riferimento stabilisce una presunzione legale di donazione avente ad oggetto tutti i trasferimenti di immobili (e di partecipazioni) intervenuti tra coniugi o parenti in linea retta, se l'ammontare complessivo delle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo) sul trasferimento oneroso è inferiore alle imposte dovute sul trasferimento gratuito (imposta sulle successioni e donazioni, imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo).
La Cassazione ha quindi accolto due dei tre motivi di ricorso della contribuente, sostenendo che "La presunzione relativa di liberalità ai fini dell'imposta di registro sugli atti di trasferimento tra coniugi o parenti in linea retta, è applicabile anche per gli altri tributi, in tutte le controversie la cui soluzione dipende dalla qualificazione dell'atto come a titolo oneroso o a titolo gratuito, per cui il contribuente può usare la presunzione per contestare l'accertamento dell'ufficio finanziario […] con cui si individua un reddito conseguente l'acquisto di un immobile il cui dante causa sia un parente in linea retta o il coniuge”. L'ambito di applicazione non è limitato alle sole imposte indirette ma trova applicazione in tutte le controversie tributarie dove è necessario stabilire se un atto sia oneroso o gratuito.
Sulla base di tali deduzioni, i Giudici concludono ritenendo che il contribuente può contestare il redditometro che individui un reddito in conseguenza di un acquisto intervenuto tra coniugi o tra parenti in linea retta. Poiché però si tratta di una presunzione dalla natura relativa, sarà il Giudice di merito che dovrà soppesare la sua esistenza.
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