Le Dogane fanno luce in tema di tassazione di prodotti energetici ed elettricità

La Redazione
21 Novembre 2016

Con la Circolare n. 22/D, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha fornito chiarimenti in merito alla Direttiva 2003/96/CE del Consiglio in tema di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. La direttiva predetta è stata recepita dal nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 26 del 2 febbraio 2007, che ha modificato il D.Lgs. n. 504/1995.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diffuso nella giornata del 15 novembre la Circolare n. 22/D avente ad oggetto la Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio in tema di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità: in particolare l'art. 2, comma 4, prevede l'esclusione dal proprio campo di applicazione dell' “elettricità, se incide per oltre il 50% sul costo del prodotto”.

Lo stesso comma 4 contiene poi le definizioni di “costo di un prodotto” e di “costo dell'elettricità”.

La direttiva predetta è stata recepita dal nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 26 del 2 febbraio 2007, che ha modificato il D.Lgs. n. 504/1995. L'esclusione prevista dal richiamato art. 2, comma 4, è stata recepita nell'art. 52, comma 2, lettera g) del TUA (Testo Unico delle Accise).

La circolare, a seguito di richieste di precisazioni in ordine alla corretta applicazione del citato beneficio da parte di alcune Direzioni territoriali, ha l'obiettivo di fornire specifiche direttive procedurali e linee guida al fine di garantire un'applicazione omogenea della richiamata disposizione normativa, anche attraverso il parere della Direzione Centrale Antifrode e Controlli e sulla base di approfondimenti svolti in esito al monitoraggio avviato con nota RU 24041 del 24 febbraio 2016.

Per quanto riguarda le direttive procedurali il riconoscimento del diritto all'esclusione dall'accisa dell'elettricità impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50% avviene, per ciascun anno, a consuntivo, quando ne ricorrono i presupposti.

Nel rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, del TUA, la richiesta, corredata da apposita documentazione, è presentata dal soggetto interessato entro l'anno successivo all'annualità oggetto della richiesta, presso l'Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo in cui è situato lo stabilimento di produzione.

Nella definizione delle linee guida assume importanza fondamentale il concetto di “prodotto”, di cui né la Direttiva 2003/96/CE, né il TUA modificato con D.Lgs. n. 26/2007 di recepimento, forniscono elementi espliciti.

Tuttavia, tenuto conto che l'esclusione dal campo di applicazione della Direttiva 2003/96/CE, disciplinata all'articolo 2, comma 4, lettera b) opera soprattutto per fattispecie di usi legati a produzioni, tipicamente manifatturiere, è possibile comunque escludere dalla definizione di “prodotto” la produzione di beni e di servizi immateriali.

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