Non è d'impresa il reddito fondiario degli immobili utilizzati dagli Enti locali

La Redazione
22 Novembre 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23494/2016, accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, confermando che l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici, istituiti esclusivamente a tal fine, non costituisce esercizio di attività commerciale, pertanto, il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attività non subisce la "trasformazione in reddito d'impresa".

In tema di IRPEG, l'art. 88, 2° comma del d.P.R. n. 917/1986 dispone che l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici, istituiti esclusivamente a tal fine, non costituisce esercizio di attività commerciale, pertanto, il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attività non subisce la "trasformazione in reddito d'impresa" ex art. 40, 1° comma, d.P.R. n. 917/1986; con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l'art. 108 d.P.R.

La vicenda presa in esame dai giudici di legittimità, con la sentenza n. 23494/2016, vede come ricorrente l'Agenzia delle Entrate, la quale lamentava la decisione presa dalla CTR, in particolare quest'utlima aveva statuito che l'art. 40 TUIR tende ad "escludere dalla tassazione i redditi fondiari costituenti beni strumentali sia per l'esercizio di attività di impresa commerciale e sia per l'esercizio di arti o professioni e ne definisce anche la strumentalità degli stessi quando sono utilizzati in modo esclusivo per l'esercizio dell'arte o della professione".

Dunque si evince, che a parere dei giudici di merito, all'imposta non è soggetta l'ASL. Di questo parere non è l'Amministrazione dello Stato, che motiva tale disapprovazione sostenendo che:

  • le AA.SS.LL. sono soggette ad IRPEG;
  • il reddito d'impresa dalle stesse prodotto nello svolgimento della propria attività istituzionale è esente da imposta (art. 88 TUIR);
  • contiuano ad essere imponibili i redditi diversi da quello di impresa.

Nello specifico l'art. 40 del d.P.R. n. 917/1986 considera non produttivi di reddito fondiario solo gli immobili strumentali all'esercizio di attività commerciali in quanto già tassati nel reddito di impresa, se ne ricava dunque che essendo le aziende sanitarie locali esenti da IRPEG solo sotto il limitato profilo del reddito di impresa, gli immobili di proprietà delle stesse dovranno ritenersi produttivi di reddito fondiario.

In conclusione il ricorso delle Entrate è fondato.

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