Omesso pagamento del tributo automobilistico e onere probatorio

La Redazione
25 Novembre 2016

In tema di pagamento del tributo automobilistico, nel caso in cui il contribuente intenda far valere il diritto alla esenzione direttamente davanti al giudice tributario, in sede di impugnativa dell'atto impositivo del tributo dal quale è esentato ...

Nel caso in cui il contribuente intenda far valere il diritto alla esenzione direttamente davanti al giudice tributario, in sede di impugnativa dell'atto impositivo del tributo dal quale è esentato, è gravato dall'"onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la esenzione [...] secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2967 cod. civ." (principio di diritto esposto dalla Cassazione Civile nella sentenza n. 13954/2011).

Nel caso esaminato, la CTR ha confermato quanto espresso dalla Commissione tributaria provinciale la quale, peraltro, aveva aggiunto l'ulteriore considerazione che la ricorrente - oltre la documentazione sanitaria, per vero meritevole di scrutinio in sede tecnica piuttosto che a opera dell'organo giudicante - non aveva prodotto alcuna altra certificazione/documentazione per provare gli elementi per avere riconosciuta [...] l'esenzione del bollo auto, così come [...] previsti dall'art. 30 della legge n. 388/2000 e dall'art. 8 della legge n. 449/1997, nonché dalle richiamate circolari esplicative e interpretative emanate.

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