Giurisdizione tributaria per la "prima TIA"

La Redazione
21 Dicembre 2016

I Supremi Giudici ritornano sul tema relativo alla tariffa di igiene ambientale, i quali, con l'ordinanza n. 26268/2016, ricordano che compete al giudice tributario risolvere le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale.

È del giudice tributario la giurisdizione delle controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, la "prima TIA", in quanto, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/2009 e con l'ordinanza n. 64/2010, tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo.

I Supremi Giudici ritornano sul tema (vedi nostra news del 12 novembre 2015) relativo alla tariffa di igiene ambientale, ricordando che compete al giudice tributario risolvere le controversie aventi l'oggetto menzionato.

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