Mancato trasferimento residenza, non costituisce valido motivo l'inagibilità dell'immobile

La Redazione
22 Gennaio 2016

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 864/2016, ha stabilito che non costituisce valido motivo ostativo al trasferimento della residenza l'immobile che risulta inagibile, perdendo così le agevolazioni prima casa.

Se l'immobile è inagibile e il contribuente non ha potuto trasferirvi la propria residenza, vengono perse le agevolazioni prima casa. Su questa linea si sono espressi i Giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 gennaio 2016, n. 864, accogliendo il ricorso presentato dall'ente impositore.

L'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni prima casa ad un contribuente che sosteneva di non poter andare a vivere nella propria abitazione appena acquistata in virtù dell'inagibilità della stessa; la CTR aveva annullato l'avviso di liquidazione emanato dall'Ufficio, e le Entrate avevano presentato ricorso.

Ad avviso della Cassazione, il trasferimento della residenza può essere compiuto anche se il contribuente non abita nell'immobile. Spiegano i Giudici che «l'inottemperanza all'onere di prendere la residenza nel Comune in cui si è acquistato un immobile con l'agevolazione prima casa non è giustificata da generici “motivi ostativi al trasferimento”, bensì soltanto da eventi non prevedibili, che sopraggiungano inaspettati e sovrastino la volontà del contribuente di abitare entro il termine nell'immobile acquistato con l'agevolazione». Insomma, il mancato compimento dei lavori non può essere utilizzato come scusa per giustificare il mancato trasferimento, poiché bisogna che tale mancanza, così come l'eventuale mancato rilascio dei titoli abitativi, dipenda da cause specifiche e caratterizzate dalla non imputabilità al contribuente, dall'inevitabilità e dall'imprevedibilità.

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