Non sussiste l'autonoma organizzazione se i costi del personale sono modesti
22 Gennaio 2016
Se i costi per il personale dipendente sono assolutamente modesti, l'IRAP è dovuta o no? Alla questione ha risposto la Cassazione, con la sentenza del 15 gennaio 2016, n. 573. Nella controversia in esame, tanto la CTP che la CTR avevano riconosciuto il diritto di rimborso dell'IRAP versata dal contribuente, ma l'Agenzia delle Entrate era ricorsa fino in Cassazione. La Commissione Regionale aveva infatti accertato la sporadicità delle spese sostenute per lavoro dipendente e per collaborazioni di terzi, oltre all'esiguità dei beni strumentali, ma ciò non era bastato alle Entrate, che erano ricorse perché il contribuente si era comunque avvalso di un dipendente, rientrando a loro dire nel requisito dell'autonoma organizzazione.
Secondo la Cassazione il ricorso era infondato. Nuovamente, i Giudici hanno dovuto ricordare gli estremi applicativi dell'IRAP, che si esercita sull' ”esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. Il requisito dell'autonoma organizzazione (il cui accertamento spetta al Giudice di merito) ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili a responsabilità altrui; inoltre, ricorre qualora impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, avvalendosi in modo non occasionale del lavoro altrui.
Il Giudice di merito aveva fatto corretta applicazione di tali principi. La valutazione del Giudice di secondo grado era riscontrabile anche dal fatto che il modesto costo sostenuto per il personale dipendente (appena 1.700 euro) rendeva evidente il carattere di prestazione assai limitata nel tempo (brevità che può essere sia per il suo dispiegarsi in poche ore giornaliere, sia perché derivi dalla breve durata nell'anno). Insomma, da ciò era evidente che la collaborazione aveva rappresentato un contributo minimamente rilevante nell'organizzazione dell'attività di lavoro autonomo del professionista. |