Negata l'efficacia autonoma della dichiarazione integrativa

La Redazione
22 Gennaio 2016

I Giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 926/2016, hanno confermato l'illegittimità dell'accertamento emesso dall'Amministrazione finanziaria risultando incostituzionale l'applicazione dell'art. 16 D.L. 429/1982.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 926/2016, ha confermato l'illegittimità dell'accertamento emesso dall'Amministrazione finanziaria, dando rilievo all'applicazione degli effetti di incostituzionalità pronunciati dalla Corte Costituzionale in merito all'art. 16 D.L. 429/1982.

La vicenda processuale risulta essere peculiare, sia la CTP che la CTR avevano accolto il ricorso presentato dal contribuente. La Commissione Tributaria Centrale ha accolto il ricorso dell'Ufficio; in particolare la Commissione, ha ricordato la decisione della Corte Costituzionale la quale aveva dichiarato l'illegittimità del citato art. 16 nella parte in cui consentiva la notifica di avvisi di accertamento fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché fino alla data di entrata in vigiore del decreto. Gli avvisi di accertamento notificati nel "periodo bianco" erano da ritenersi nulli e quindi idonei a travolgere anche le dichiarazioni integrative presentate nel detto periodo. Qualora invece gli avvisi non fossero stati tempestivamente impugnati per incostituzionalità della legge, la CTC afferma che gli stessi conservavano la loro efficacia, poichè la Consulta non poteva incidere su un rapporto di imposta già esaurito.

La questione approda in Cassazione, la quale ricorda che così come rilevato dalla Consulta, l'art. 16 in questione, lasciava arbitri gli uffici finanziari di notificare accertamenti al contribuente nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. n. 429/1982 (convertito in L. 516/1982) ed il termine iniziale per la presentazione della dichiarazione integrativa, creando una disparità di trattamento tra i contribuenti ai quali non veniva notificato accertamento e quelli a cui l'avviso veniva notificato. Da qui la pronuncia di incostituzionalità, così da rendere uniforme per tutti i contribuenti la facoltà di chiedere con la dichiarazione integrativa una definizione automatica delle imposte sui redditi.

Fatta questa opportuna precisazione dalla Corte si delineano due diverse questioni:

  • effetti della sentenza della Consulta sugli accertamenti notificati nel menzionato "periodo bianco";
  • effetti di siffatta sentenza anche sulle dichiarazioni integrative presentate in relazione all'accertamento notificato nel "periodo bianco".

I Giudici di legittimità sottolineano l'erroneità della CTC che in violazione dell'art. 112 c.p.c., pur non essendole stata dedotta la questione dell'esaurimento del rapporto tributario, ha provveduto sulla stessa, incorrendo quindi nel denunciato vizio.

In conclusione dato il mancato esaurimento del rapporto, devono ritenersi applicabili gli effetti della su menzionata pronuncia di incostituzionalità, con la conseguente illegittimità dell'accertamento in questione, e facendo venire meno anche la dichiarazione integrativa, che non ha efficacia autonoma e non può prescindere dagli accertamenti (che nel caso in questione sono stati impugnati e/o ritirati in autotutela).

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