Anche l'avviso bonario può essere impugnato

La Redazione
22 Febbraio 2016

Con l'ordinanza n. 3315/2016 i Giudici della Corte di Cassazione hanno rammentato che anche l'avviso bonario può essere impugnato, poiché lo stesso esplica le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria.

L'avviso bonario è impugnabile. Lo ricordano i Giudici della Cassazione, con l'ordinanza del 19 febbraio 2016 n. 3315, con la quale hanno accolto il ricorso presentato dalla parte contribuente, una S.r.l.

La società aveva presentato ricorso davanti ai Giudici della Suprema Corte avverso l'esito della controversia svoltasi in Commissione Regionale. Al centro della divergenza con l'Agenzia delle Entrate vi era un avviso bonario contenente una comunicazione di irregolarità all'esito di controllo automatizzato relativo alla dichiarazione del modello Unico 2006. Secondo la CTR, infatti, l'avviso bonario non era impugnabile, in quanto non sostituiva l'iscrizione a ruolo in tutte le sue funzioni, e semmai la preveniva in via interlocutoria.

In tema di contenzioso tributario – hanno affermato dalla Corte – l'elencazione degli atti impugnabili contenuta all'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, ha natura tassativa ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente […] e di buon andamento della P.A. […] ogni atto adottato dall'Ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario”.

Specificando che si tratta di un orientamento che si iscrive in un indirizzo consolidato, i Giudici hanno poi asserito che gli avvisi bonari con cui l'Amministrazione chiede il pagamento di un tributo sono impugnabili poiché, anche se non rientrano nell'elenco del D.Lgs. n. 546/1992, “esplicano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili”.

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