Cartella priva delle modalità di calcolo degli interessi di mora, per la Cassazione è valida
22 Febbraio 2017
Valida la cartella di pagamento di Equitalia anche se priva delle modalità di calcolo degli interessi di mora. Lo dicono i giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 21 febbraio 2017 n. 4376, con la quale hanno respinto il ricorso di un contribuente che aveva ricevuto una cartella di pagamento tramite raccomandata, nella quale non erano contenute, per l'appunto, le modalità di calcolo.
Secondo la Suprema Corte, la cartella non è un atto impositivo ma un atto dell'Agente della Riscossione. Nel ricorso, il ricorrente si lamentava che le cartelle non avrebbero indicato «espressamente l'aliquota che verrà applicata ai fini del calcolo degli interessi di mora». Ma gli interessi di mora sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo se il pagamento non viene effettuato entro 60 giorni dalla notificazione della cartella. Il tasso di interesse applicato, però, è definito semplicemente ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, mediante decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Inoltre, per quanto concerne la notifica, i Giudici della Corte ha affermato che «la cartella esattoriale può essere notificata […] anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso […] è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario». Rigettato il ricorso del contribuente, la Cassazione ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese. |