Attività di accesso, ispezione e verifica: a portata delle Direzioni regionali

La Redazione
22 Febbraio 2017

I Giudici della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4484/2017, confermano che le Direzioni regionali delle Entrate sono dotate di potere di accesso, ispezione e verifica ispettiva.

Le direzioni regionali delle Entrate sono certamente dotate di potere di accesso, ispezione e verifica. Lo ricordano i giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 21 febbraio 2017 n. 4484. Con essa, i Giudici della Corte hanno cassato una precedente sentenza di merito, accogliendo la doglianza dell'Agenzia delle Entrate. Nella fattispecie, i giudici territoriali avevano annullato l'accertamento redatto sulla base di un processo verbale di constatazione, emesso da una direzione regionale, affermando che tale organo non avesse tale potere.

Secondo l'Agenzia, non c'erano dubbi in merito al fatto che le direzioni regionali potessero a pieno titolo compiere delle verifiche fiscali, in quanto organi della stessa Agenzia. L'evoluzione della normativa in materia non permetteva di opporre altre interpretazioni in materia. Ed in effetti la censura delle Entrate è stata riconosciuta legittima, anche perché in materia di accertamento, «le Direzioni regionali delle Entrate sono dotate di potere di accesso, ispezione e verifica ispettiva in attuazione delle previsioni di autorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 66, comma 3, del D.Lgs. n. 300/1999 e del Regolamento di Amministrazione del 3 novembre 2000, n. 4 il cui esercizio, peraltro, è limitato […] ai soli casi di contribuenti titolari di ingenti volumi di affari, rimanendo in tutti gli altri casi l'Agenzia delle Entrate titolare dei poteri e delle competenze relative alla gestione dei tributi erariali, già propri del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze».

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