Dal CNDCEC chiarimenti circa l'incompatibilità tra la figura del consigliere comunale e difensore
22 Marzo 2016
Con Pronto Ordini del 14 marzo scorso il CNDCEC ha risposto all'Ordine di Chieti in merito all'incompatibilità del consigliere comunale, con riferimento all'attività di difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria, avente ad oggetto avvisi di accertamento emessi dall'Ente per tributi propri.
Il Consiglio Nazionale in prima analisi commenta che, nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna causa di incompatibilità sancita dall'art. 4 del D.Lgs. n. 39/2013; proseguono infatti i commercialisti sottolinenando che in tema di processo tributario l'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 si limita a circoscrivere il novero dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanazi alle commissioni tributarie, non curando alcun elemento che limiti l'assunzione dell'incarico.
Rilevenza va data al codice deontologico, il professionista deve sempre rispettare le norme elencate nell'art. 9, ovvero indipendenza, imparzialità, incompatibilità con altri incarichi evitando possibili conflitti di interessi, che in qualche modo inficerebbero il suo libero arbitrio oltre ad ostacolare l'adempimento dei suoi doveri.
In conclusione si evince che se dal punto di vista formale non sussiste alcuna incompatibilità, da quello sostanziale invece la posizione dell'iscritto dev'essere sottoposta a valutazione approfondita, per eliminare qualsiasi dubbio circa la mancanza di uno dei requisiti su elencati. |