Spese di sponsorizzazione equivalenti a spese di rappresentanza

La Redazione
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22 Aprile 2016

Sono considerate spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative che accrescono il prestigio e l'immagine dell'impresa; il contribuente deve fornire la prova che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno economico. Questo quanto affermato dai Giudici della Corte con la sentenza n. 7860/2016.

Le spese di rappresentanza e di pubblicità sono tornate nuovamente sotto la lente dei giudici della Cassazione. In una interessante sentenza del 20 aprile 2016, n. 7860, la Corte di Cassazione ha ricordato le linee che definiscono le due tipologie di spesa, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che aveva impugnato una sentenza di CTR favorevole ad una società.

L'Agenzia aveva provveduto a recuperare alcuni costi di sponsorizzazioni considerati indeducibili. La vicenda, finita davanti alla CTR, aveva avuto esito favorevole per la società: secondo il giudice di appello, le spese di sponsorizzazione contestate dovevano considerarsi come spese pubblicitarie interamente deducibili, e non di rappresentanza. Questo perché le spese in questione riguardavano la sponsorizzazione di una conferenza internazionale sull'energia, e le politiche energetiche erano l'oggetto sociale dell'impresa. Il ricorso delle Entrate davanti alla Corte di Cassazione ha avuto come esito quello di ribaltare la sentenza di secondo grado.

L'inerenza – hanno osservato i Giudici a tal proposito – intesa come attinenza della spesa all'oggetto sociale, non fornisce alcun criterio discretivo tra spese pubblicitarie e spese di rappresentanza, considerato che il principio di inerenza, attualmente previsto dall'art. 109, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 […] riguarda indistintamente tutte le spese ed in generale tutti i componenti negativi del reddito di impresa”.

A questo punto, la Cassazione ha ricordato che costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative che accrescono il prestigio e l'immagine dell'impresa, e quelle che vengono erogate per iniziative di pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi offerti dalla società passano, evidentemente, come spese pubblicitarie. La conclusione dei giudici è che “le spese di sponsorizzazione costituiscono in via generale spese di rappresentanza, deducibili nei limiti di un terzo del loro ammontare […] salvo che il contribuente fornisca la prova che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno economico e commerciale in proprio favore”.