Cancellazione dall'anagrafe ONLUS per chi omette la regolare tenuta delle scritture
22 Maggio 2017
«In materia di agevolazioni fiscali è legittimo il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe ONLUS dell'associazione non riconosciuta che, avendo omesso la regolare tenuta delle scritture contabili, ha reso impossibile accertare l'utilizzazione degli utili per le finalità previste dallo statuto, l'esercizio dell'attività nei confronti di persone socialmente svantaggiate e la democraticità della gestione». Così i Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza del 17 maggio 2017, n. 12278, con la quale hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
La posizione dei Giudici della Suprema Corte rivede la decisione di merito, in quanto i giudici territoriali avevano annullato il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS di un'associazione, sostenendo che «la normativa statale non reca alcuna prescrizione che imponga alle ONLUS la gratuità delle prestazioni rese a terzi». Al centro del contenzioso vi era infatti l'inosservanza del divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione: la documentazione in merito era frammentaria o mancante, ed era inoltre stata riscontrata l'omessa redazione del bilancio e del rendiconto annuale.
I Giudici di legittimità hanno ricordato che sono "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, comitati, fondazioni, cooperative e gli altri enti di carattere privato i cui statuti o atti costitutivi prevedano espressamente alcuni requisiti formali, tra i quali il reimpiego degli utili o degli avanzi di gestione a fine di realizzazione degli scopi istituzionali". |