Regime del margine salvato dalla buona fede del soggetto passivo
22 Maggio 2017
La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza relativa alla causa C-624/15, ha fornito la giusta interpretazione dell'art. 314 della Direttiva 2006/112/CE, sostenendo che un soggetto passivo che acquista beni d'occasione applica il regime del margine anche se in seguito a una verifica fiscale effettuata al suo fornitore emerge che quest'ultimo non aveva effettivamente assoggettato la cessione dei beni al regime speciale. Le autorità fiscali possono, dunque, negare l'applicazione del regime del margine solo se dimostrano che il soggetto passivo non ha agito in buona fede o che non ha adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo coinvolga in un'evasione tributaria. Il fatto che l'acquirente abbia ricevuto dal suo fornitore una fattura sulla quale vi sia menzione tanto del regime del margine quanto dell'esenzione IVA non è un indizio idoneo a far sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasioni.
Nella disamina degli Eurogiudici si evince inoltre che, in base alle circostanze del caso preso in esame, sarebbe contrario al principio di proporzionalità chiedere al soggetto passivo di verificare sistematicamente, per ogni cessione, che il fornitore abbia effettivamente applicato il regime del margine, quantomeno quando non vi sia alcun indizio che faccia sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasione.
Perciò se è pur vero che la doppia menzione in fattura non è priva di ambiguità, va tuttavia rilevato, che non è pacifico che la citata doppia menzione sia idonea a far sorgere in un operatore accorto, ma non esperto in materia di IVA, il sospetto dell'esistenza di irregolarità o di evasione commesse da un operatore a monte. Sia la menzione relativa all'esenzione dall'IVA sia quella relativa al regime del margine che compaiono sulle fatture potrebbero parimenti essere interpretate dal soggetto passivo quale conferma del fatto che vada assoggettato a imposta solo il margine del rivenditore, con esenzione del valore dei beni interessati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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