Estraneità del notaio rogante al rapporto tributario

La Redazione
22 Giugno 2016

Con sentenza n. 12755 depositata ieri, i Giudici della Corte hanno ricordato che il notaio che ha rogato l'atto di trasferimento immobiliare non è legittimato a richiedere il rimborso delle imposte pagate in eccesso dal contribuente.

Il notaio che ha rogato l'atto sottoposto a registrazione non è legittimato a chiedere il rimborso dell'imposta di cui si assuma l'indebito pagamento. Con questo principio di diritto la Corte di Cassazione ricorda quanto già precedentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Più precisamente, con la sentenza n. 12755/2016, i Giudici della Corte hanno ricordato che il notaio è coinvolto nel'imposizione come pubblico ufficiale e come tale obbligato a richiedere la registrazione dell'atto traslativo conclusosi tra le parti; egli risulta dunque, estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente le parti contraenti (in quanto aventi capacità contributiva).

Nella fattispecie in esame la CTR aveva affermato, nonostante il dettato normativo contrastante espresso dall'art. 77 d.P.R. n. 131/1986, la legittimazione del professionista al rimborso delle imposte ipotecarie e catastali, pagate in misura fissa in relazione ad un atto di assegnazione di immobile. L'art. 77 cit. infatti sancisce che tale rimborso possa essere previsto unicamente a favore del contribuente, mentre il notaio riveste la qualità di responsabile d'imposta nell'ambito di un rapporto tributario al quale rimane sostanzialemnte estraneo.

La figura del notaio è concepita "al fine di agevolare il più possibile la riscossione del credito erariale creando centri di imputazione a carico di soggetti che se ne rendono garanti con la previsione, altresì, di misure sanzionatorie per la mancata ottemperanza agli obblighi" (cfr. Cass. civ. n. 9439/2005, n. 9440/2005). Recentemente, poi, la stessa Corte ha stabilito che in tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.lgs. n. 463/1997, è responsabile d'imposta ma, come stabilito dall'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato l'avviso di liquidazione (in caso di inadempimento).

Dunque alla luce di siffatte considerazioni si può concludere che la regola generale espressa dall'art. 57 d.P.R. n. 131/1986 secondo cui i "soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto" non possa essere inficiata. Il rimborso dell'imposta dovrà essere richiesto dal contribuente e non dal notaio data la sua estraneità nel rapporto impositivo.

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