Accesso al regime forfettario per socio di SNC

22 Luglio 2016

È possibile accedere al regime forfettario previsto dalla L. n. 208/2015 per un socio di una società in nome collettivo sciolta nel mese di giugno 2016? L'attività in questione è quella di parrucchiere il cui volume d'affari nell'anno 2015 è di euro 26.000, gli investimenti non sono superiori ai 20.000. Inoltre non sono presenti rapporti di lavoro subordinato né accessorio intenzionato a proseguire la stessa attività in forma individuale.

È possibile accedere al regime forfettario previsto dalla L. n. 208/2015 per un socio di una società in nome collettivo sciolta nel mese di giugno 2016? L'attività in questione è quella di parrucchiere il cui volume d'affari nell'anno 2015 è di euro 26.000, gli investimenti non sono superiori ai 20.000. Inoltre non sono presenti rapporti di lavoro subordinato né accessorio intenzionato a proseguire la stessa attività in forma individuale.

Nel quesito prospettato l'aspetto fondamentale da analizzare – fermi restando i requisiti reddituali e patrimoniali prescritti – attiene ai rapporti tra la posizione di socio di snc (nel frattempo sciolta) e l'avvio di una nuova attività usufruendo del regime forfettario. Sul punto è opportuno svolgere le seguenti considerazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 57, della Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190) – sul cui dettato normativo è intervenuta la Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) – non possono avvalersi del regime forfettario, tra l'altro, gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, “contemporaneamente all'esercizio dell'attività”, a società di persone, ad associazioni di cui all'art. 5 del TUIR oppure a Srl che abbiano optato per il regime di trasparenza. Al riguardo, la relazione illustrativa della norma ha precisato che il riferimento alla contemporaneità impedisce l'accesso al regime ai soggetti che detengono partecipazioni in costanza di applicazione del regime; ne deriva che è possibile accedere al regime qualora:

  1. la partecipazione nella Snc venga ceduta prima dell'inizio di una nuova attività che dà diritto all'accesso al regime forfetario;
  2. in caso di inizio attività, la partecipazione nella Snc venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell'accesso al regime forfetario;
  3. la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell'attività per la quale il regime è stato applicato.

In tale contesto si ritiene inoltre applicabile quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9 giugno 2009, n. 146/E con riferimento al regime dei minimi: la causa di esclusione in esame si realizza ogni qual volta, per il medesimo periodo d'imposta, il possesso della partecipazione comporta anche la titolarità del relativo reddito. In tale evenienza saremmo di fronte, in sostanza, a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria, d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d'imposta. Per completezza, si segnala che – alla luce della Circolare 4 aprile 2016, n. 10/E – detta esclusione non opera quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell'esercizio.

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