Finanziamenti a medio e lungo termine: si applica il principio di territorialità anche all’imposta sostitutiva
22 Luglio 2016
Ai sensi dell'art.15 D.P.R. n. 601 del 1973, le operazioni di credito a medio e lungo termine effettuate da aziende ed istituti bancari sono esenti dalle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, e sono assoggettate, in luogo di detti tributi, ad una imposta sostitutiva (art. 17 DPR cit.), soggetta alla disciplina dell'imposta di registro (art.20). In virtù di siffatta disciplina, pertanto, anche per l'imposta sostitutiva in discorso vale - ed è essenziale, per l'applicabilità dell'imposta - il presupposto della "territorialità", previsto dall'art. 2 TUR, secondo il quale ai fini dell'applicabilità dell'imposta deve trattarsi di atti "formati per iscritto nel territorio dello Stato".
(Nella fattispecie i contratti di finanziamento tassati con il contestato avviso di liquidazione sono stati stipulati all'estero, e precisamente in Lussemburgo, come peraltro giustificato dal coinvolgimento nell'operazione di finanziamento di società (quali soggetti finanziati) e di istituti bancari - quali soggetti finanzianti - di diritto estero, oltre che di società e di banche italiane; né vale invocare una "formazione progressiva" di tale contratto alludendo alla fase delle trattative giacché, che costituisce presupposto necessario per l'assoggettamento all'imposta, è individuabile soltanto nel contratto stipulato all'estero, rispetto al quale non possono certo considerarsi equivalenti, anche sotto il profilo della efficacia vincolante, eventuali intese od accordi verbali che ne abbiano eventualmente preceduto la conclusione in forma scritta, ai sensi dell'art. 117 TUB). |