Il Consiglio Nazionale del Notariato ha approvato lo Studio n. 56-2016-T, con il quale intende approfondire, nell'ambito dell'abuso del diritto, il tema della rilevanza delle valide ragioni
extrafiscali nelle
operazioni societarie straordinarie. Viene sottolineato all'interno del documento che lo studio dell'
abuso del diritto riguarda soprattuto alcuni
aspetti pratici che potrebbero interessare l'attività notarile. Nello specifico il Consiglio ha inteso indicare delle soluzioni sul tema delle valide
ragioni extrafiscali non marginali e agli effetti della contestazione della elusione disciplinati dall'
art. 10-bis Legge n. 212/2000. Le problematiche inerenti tali argomenti però non vengono esaurite dal dettato normativo ponendo la necessità di stabilire come individuare e quando rilevino le “
valide ragioni extrafiscali non marginali” e verificare quali siano gli effetti dell'inopponibilità al Fisco delle operazioni accertate come abusive. Nello stesso tempo obiettivo è anche quello di offrire un contributo in termini di possibile opponibilità sul piano fiscale di alcune specifiche operazioni di
scissione,
trasformazione e
fusione, che in passato hanno attratto l'attenzione del fisco. Fatta questa premessa lo Studio si compone in particolare di queste parti:
Valide ragioni extrafiscali - Come e quando rilevano Il nuovo art. 10-
bis ha predisposto uno scenario la cui verifica della sussistenza delle valide ragioni extrafiscali si pone al termine del percorso che lo stesso legislatore ha tracciato per stabilire se una determinata fattispecie possa o meno essere ritenuta abusiva. Inoltre lo stesso art. 10-
bis ha indicato infatti alcune attività preliminari da cui sia possibile desumere la potenzialità elusiva di una determinata fattispecie, che precedono e che possono addirittura far ritenere non necessaria l'individuazione delle stesse valide ragioni extrafiscali giustificative. Nel documento, per meglio specificare, vengono analizzate diverse attività:
- prima: consiste nel verificare se si realizzi in astratto un vantaggio determinato dal fatto che ci sono almeno due diversi regimi fiscali rinvenibili nell'ordinamento rispetto agli effetti della fattispecie oggetto di approfondimento;
- seconda: verificare della ricorrenza di un'ipotesi di evasione, ovvero di violazione di specifiche norme tributarie;
- terza: valutazione dei vantaggi fiscali, se siano cioè la conseguenza della “libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge” (oppure) “tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”;
- quarta: valutazuione del “rispetto formale delle norme fiscali”;
- quinta: verifica se la fattispecie risulti priva di sostanza economica e realizzi essenzialmente vantaggi indebiti.
Valide ragioni extrafiscali - Individuazione Per escludere la natura elusiva di una determinata fattispecie, occorre individuare le valide ragioni extrafiscali la cui “
effettiva” sussistenza potrebbe consentire di “
non considerare abusive, in ogni caso, le operazioni che (dalle stesse) risultino giustificate”. A tal fine il legislatore ha disposto le linee guida, mediante la previsione che le ragioni in argomento siano di ordine organizzativo o gestionale, e rispondano a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa. Tale analisi ha una valenza notevole sul piano pratico anche perché la prova di tali elementi di neutralizzazione grava sul contribuente (art. 10-
bis comma 9). Il documento si sofferma poi nell'elenco dei diversi connotati delle ragioni extrafiscali (oggettive, effettive, non marginali, ...). Dunque quello che si evince dall'analisi sin qui svolta è che le operazioni straordinarie, in precedenza considerate più a rischio elusione, potranno in futuro risultare meno numerose di quelle effettivamente abusive. Alla luce della nuova normativa, si legge nello Studio, "
se sussistano valide ragioni extrafiscali non marginali, sarà possibile, più che in passato, 'trasferire' in neutralità fiscale aziende o rami d'azienda optando per ulteriori e diverse soluzioni oltre a quella, indicata dall'art. 176 – 3 comma TUIR, del conferimento che le abbia ad oggetto seguito dalla successiva cessione delle quote della conferitaria, con gli stessi effetti della non elusività e della piena efficacia fiscale.