Consolidamento del criterio impositivo: dalla Cassazione interpretazione favorevole all’Amministrazione

La Redazione
22 Agosto 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13963/2016, in virtù del principio del consolidamento del criterio impositivo, nega la violazione del principio secondo cui si esclude la modifica dei titoli una volta decorso il termine di decadenza di tre anni dal giorno di pagamento della tassa di registrazione dell'atto.

Il corrispettivo risultante da una cessazione di ramo d'azienda commerciale che la società aveva sottoposto a registrazione scontando l'imposta di registro proporzionale sul corrispettivo dichiarato, ma che la GdF prima (PVC risalente al 2006) e l'Agenzia delle Entrate dopo avevano riqualificato come atto di trasferimento di beni e diritti da assoggettarsi ad IVA. Da qui l'emissione di un avviso di accertamento con cui veniva rettificata la dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2000 recuperando a tassazione l'intero corrispettivo.

Sono questi i fatti da cui origina la sentenza di Cassazione n. 13963 depositata lo scorso 8 luglio. Mentre per i Giudici di merito l'Amministrazione finanziaria non poteva emettere l'atto impositivo per decadenza dei termini di rettifica dell'atto, la decisione della Cassazione va in tutt'altro senso.

In particolare, la CTR, in virtù del principio del consolidamento del criterio impositivo, riteneva non potesse essere operata alcuna modificazione dei titoli una volta decorso il termine di decadenza di tre anni dal giorno di pagamento della tassa di registrazione dell'atto (art. 76 del T.U.R). La Cassazione, invece, con la sentenza in commento accoglie il ricorso dell'Agenzia ed esclude ogni violazione del menzionato principio “allorché l'Amministrazione finanziaria, in caso di cessione soggetta ad IVA, indichi questa come tributo dovuto, ed escluda l'imposta come erroneamente corrisposta dall'acquirente”. Dunque, i termini per l'azione di finanza da applicarsi sono ben più ampi: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 57 d.P.R. n. 633/1972).

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