Tempi vicini per aderire alla definizione agevolata

La Redazione
22 Agosto 2017

Si accorciano i tempi per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal D.L. n. 50/2017. Entro il 2 ottobre dovrà essere presentata la domanda di accesso e dovrà essere altresì versata la prima o unica rata del dovuto.

Si accorciano i tempi per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal D.L. n. 50/2017. Entro il 2 ottobre, infatti, dovrà essere presentata la domanda di accesso e dovrà essere altresì versata la prima o unica rata del dovuto. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche della nuova definizione.

Ambito oggettivo e soggettivo

Sono interessate dalla procedura tutte le liti pendenti nell'ambito della giurisdizione tributaria, in ogni stato e grado di giudizio, anche di Cassazione o a seguito di rinvio, che riportino le seguenti caratteristiche:

  • una delle parti in lite deve essere l'Agenzia delle Entrate;
  • la costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2016;
  • il relativo processo non deve già essersi concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione.

Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Come spiegato in una nota delle Entrate del 21 luglio scorso, restano escluse le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, per il classamento degli immobili e, più in generale, quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente. Rientrano invece nell'ambito della definizione anche le controversie tributarie aventi ad oggetto i carichi affidati all'agente della riscossione, definibili con modalità agevolate ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 193/2016. In tal caso, però, il contribuente può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella delle cartelle.

Benefici

La definizione consente lo sconto delle sanzioni collegate ai tributi contestati e degli interessi di mora. La parte in causa con l'Agenzia dovrà versare solo il pagamento di tutti gli importi, indicati nell'atto impugnato, che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Qualora la controversia riguardi i soli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, la definizione ha luogo con il pagamento del 40% degli importi in contestazione. Se oggetto di contestazione sono le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non sono dovute somme qualora sia stato definito il rapporto relativo ai tributi anche con modalità diverse dall'istituto in commento.

Rateizzazione

È prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute per la definizione, secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di tre rate. Non sono rateizzabili gli importi fino a 2 mila euro. Il termine per il pagamento della prima rata (40% del dovuto) o del totale è fissato al 2 ottobre 2017 (in luogo del 30 settembre che cade di sabato); la seconda rata (ulteriore 40% del dovuto) dovrà essere versata il 30 novembre 2017, mentre la terza e ultima rata (20% del dovuto) andrà corrisposta entro il 30 giugno 2018.

Procedura

La domanda di adesione deve essere presentata entro il 2 ottobre 2017 (in luogo del 30 settembre che cade di sabato) per ciascuna controversia autonoma (ove per controversia autonoma, si intende quella relativa a ciascun atto impugnato). Dagli importi dovuti per la definizione delle controversie vanno scomputati quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui al D.L. n. 193/ 2016. In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017.

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