Immobili in locazione, per i benefici serve l’autonomia funzionale

La Redazione
22 Settembre 2015

Nella sentenza n. 18398/2015 i Giudici della Cassazione hanno ricordato che per i lavori effettuati su immobili non di proprietà dell'azienda, perché si possano invocare le agevolazioni previste dalla Legge n. 388/2000 serve un'individualità dell'intervento rispetto all'immobile.

Nuovamente, la Corte di Cassazione è tornata sul tema delle agevolazioni previste dalla Legge n. 388/2000, in tema di investimenti in aree svantaggiate: nella sentenza del 18 settembre 2015, n. 18398, i Giudici hanno ripercorso i motivi che portano all'esclusione di un bene da tali benefici.

Ha infatti ricordato Piazza Cavour, in merito ai costi sostenuti da una S.r.l. su un fabbricato di proprietà di terzi: “Va ribadito il principio, ormai consolidato, secondo il quale, qualora gli investimenti suscettibili di agevolazione ai sensi del citato art. 8, Legge n. 388/2000 consistano in spese sostenute su immobili non di proprietà dell'impresa, ma condotti in locazione, il criterio distintivo in ordine all'applicabilità del beneficio è quello della sussistenza, o meno, di un'autonomia funzionale del bene acquisito rispetto al bene del terzo”. Insomma, i Giudici hanno ricordato che i beni possibilmente soggetti al beneficio devono avere una propria individualità, tali da essere rimovibili dall'immobile cui accedono, per essere riutilizzabili al termine del periodo di locazione. Se prive di autonomia funzionale, le spese sostenute non sono considerate quindi in questi casi dei beni, ma dei meri costi.

Intervenendo quindi nella seconda fattispecie, relativa all'acquisto di un autoveicolo Land Rover da parte della S.r.l., nuovamente i Giudici si sono richiamati alla consolidata giurisprudenza della Corte: “l'acquisto di un veicolo si configura come investimento agevolabile per l'intero costo […] solo se […] il contribuente ne dimostri l'esclusiva strumentalità all'esercizio dell'impresa”. Poiché i giudice di merito aveva escluso tale possibilità, e poiché il ricorso non è stato particolarmente dettagliato in merito, la magistratura di diritto è convenuta sul suo rigetto.

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