Funzione esattiva e accertativa dell'avviso di accertamento
22 Settembre 2016
Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010 (convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122) l'accertamento ha assunto congiuntamente funzione esattiva e accertativa: con l'atto di accertamento per le imposte sui redditi, per l'IRAP e l'IVA l'Agente della riscossione può procedere alla riscossione delle somme determinate nell'atto stesso, il quale contiene l'intimazione al pagamento del tributo e delle sanzioni.
L'atto impoesattivo integra quindi il titolo esecutivo legittimante la riscossione coattiva, con l'eliminazione degli atti volti alla consecuzione del debito fiscale e correlata esclusione di un momento di tutela del contribuente innanzi al giudice tributario. Ne scaturisce che l'atto, unico, ha una sua natura complessa di atto impositivo, titolo esecutivo e di precetto e la sua successiva notificazione riveste un ruolo di "di componente costitutiva" della fattispecie, che incide sulla validità stessa dell'atto e sul suo perfezionamento, non risultando così unicamente uno strumento diretto a provocare la conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario. |