Nessuna proroga dei termini per l'accertamento dell'IVA agevolata

La Redazione
23 Settembre 2016

Le Sezioni Unite della Corte hanno stabilito, con sentenza n. 18574/2016, l'inapplicabilità della proroga biennale – prevista dall'art. 11 L. n. 289/2002 – all'ipotesi di revoca del beneficio dell'IVA agevolata al 4%.

In tema di agevolazioni prima casa, l'art. 11 della L. n. 289/2002 non prevede la possibilità di fruire della proroga di due anni del termine di accertamento all'ipotesi di revoca del beneficio dell'IVA agevolata al 4%. Il Legislatore ha infatti limitato tale estensione dei termini al caso di accertamento in rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili.

Il caso giunto alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione vede la risoluzione di un contrasto giurisprudenziale sorto circa la possibile proroga del termine di accertamento riguardante, appunto, l'applicabilità o meno dell'IVA agevolata in caso di acquisto prima casa.

Con sentenza n. 18574/2016 depositata nella giornata di ieri, le Sezioni Unite hanno innanzitutto ricordato che per salvaguardare l'equilibrio tra gli interessi che si contrappongono nel rapporto tributario (garanzia del contribuente ed esigenze di bilancio dell'ente impositore) l'ambito dell'imposizione è tracciato dal Legislatore attraverso la precisa indicazione di oggetti e soggetti tassabili, con la conseguenza che in relazione alle norme impositive è pacificamente escluso che la tassazione possa investire oggetti o soggetti non espressamente emergenti dal dato normativo espresso, onde anche le norme agevolative, per esigenza speculare, non possono essere suscettibili di integrazione ermeneutica trascendente i confini semantici del suddetto dato normativo espresso.

Tale principio – ricordano i giudici – non può che riflettersi su tutte le norme tributarie (in senso esteso), ovvero quelle che regolano limiti termini e poteri delle parti del rapporto tributario.

Dunque, applicando tale considerazione al caso concreto, possiamo notare come di fronte ad una richiesta pervenuta dal contribuente circa l'applicabilità o meno della proroga biennale – prevista dall'art. 11 L. n. 289/2002 – all'ipotesi di revoca del beneficio dell'IVA agevolata al 4%, i giudici abbiano ritenuto giusto applicare un'interpretazione ristrettiva della disciplina derogatoria e, facendo particolare riferimento a possibili deroghe a termini di decadenza, hanno ricordato che l'art. 3 dello Statuto del Contribuente prevede che "i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati".

A sostegno di tale orientamento dalle Sezioni Unite si chiarisce che se è vero che le previsioni dello Statuto del Contribuente (che rimangono sempre come criteri guida per il giudice nell'interpretazione ed applicazione delle norme tributarie) non hanno rango superiore alla legge ordinaria (sicché ne è ammessa la modifica o la deroga), è pur vero che deroghe e modifiche non possono che intervenire con legge e queste devono essere "espresse".

La conseguenza è che, in relazione a tali norme, non può ritenersi ammessa un'operazione ermeneutica che si spinga oltre la lettera della legge, nella specie ritenendo spettante all'Amministrazione un più ampio termine per l'accertamento in relazione ad un tributo (IVA) per il quale tale più ampio termine non è stato previsto, dovendo evidenziarsi che in relazione a norme eccezionali o comunque di "stretta interpretazione", anche l'esegesi logico-evolutiva sono precluse se, operando non difformemente dalla interpretazione analogica, conducano ad una estensione della sfera di operatività della norma interpretata ad ipotesi non sussumibili nel relativo specifico significato testuale.

In conclusione il ricorso proposto dal contribuente è meritevole di accoglimento.

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