No al contraddittorio in assenza di iscrizione a ruolo

La Redazione
22 Settembre 2017

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21802/2017, ricorda che non vi è obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo prima di procedere alle iscrizioni a ruolo.

L'Amministrazione finanziaria non ha alcun obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma 5, Legge 212/2000, di instaurare un contraddittorio preventivo prima di procedere alle iscrizioni a ruolo; oltretutto, gli uffici non hanno nemmeno l'obbligo di comunicare al contribuente l'irregolarità di un condono o, più in generale, di invitarlo a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti. Lo dicono i Giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 20 settembre 2017 n. 21802.

Nella causa in esame, l'Agenzia delle Entrate ricorreva contro un contribuente, conseguentemente alla domanda di definizione dei ritardati od omessi versamenti da lui presentata; l'agente della riscossione aveva notificato una cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione delle imposte e delle ritenute dovute in base alle dichiarazioni recente le iscrizioni a ruolo di IRPEF, addizionali ed IRAP. CTP e CTR accolsero le ragioni del contribuente, osservando che l'ufficio avrebbe dovuto comunicare all'uomo la presunta irregolarità del condono prima di emettere la cartella.

È vero che art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000 prevede che l'Amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti su aspetti rilevanti della dichiarazione, ma nella fattispecie nessuna incertezza su aspetti rilevanti.

«Sarebbe del resto del tutto inutile comunicare al contribuente un'irregolarità del condono di cui egli è già edotto o invitarlo a fornire chiarimenti o a produrre documenti con riguardo ad iscrizioni a ruolo che conseguono non a rettifiche delle dichiarazioni da lui presentate ma soltanto all'omesso o insufficiente pagamento di quanto dovuto in base alle stesse. Né la mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo compromette in alcun modo il diritto di difesa del contribuente, tenuto conto che, come si è detto, tale contraddittorio, nella specie, sarebbe inutile e non è, comunque, prescritto dalla legge».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.