"Prima casa": il mancato trasferimento non fa decadere le agevolazioni per il coniuge separando

La Redazione
23 Settembre 2017

La Corte ha ricordato che l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici "prima casa".

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22023/2017, ha affermato che l'agevolazione prima casa non decade qualora uil contribuente non trasferisca la residenza prima del decorso di 18 mesi dal rogito, perchè in atto la separazione giudiziale dal coniuge e decida di alienargli il 50% della prima casa.

Infatti si legge in sentenza che "in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei dui coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione."

La fattispecie oggetto di esame da parte dei Supremi Giudici vede la revoca delle agevolazioni "prima casa" su immobile acquistato dal contribuente in comunione legale con la moglie, per non aver egli trasferito la propria residenza entro il termine decadenziale di 18 mesi dalla data del rogito. Il giudice d'appello ha ritenuto irrilevante la sopravvenuta cessione della propria quota del 50% alla moglie, in ragione dell'indennità di mantenimento ed in adempimento di una condizione della separazione consensuale.

Di converso invece il contribuente ha ritenuto la decisione del giudice di appello non in linea con la normativa contenuta nel d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il trasferimento della quota di proprietà, per fatto imprevedibile sopravvenuto, era intervenuto entro il termine decadenziale di 18 mesi ed aveva posto il contribuente nell'impossibilità di trasferirvi la residenza.

Dunque, la Corte di Cassazione, in linea con l'orientamento giurisprudenziale che favorisce fiscalmente i negozi regolatori della via familiare (anche nella fase di crisi coniugale), ricorda che l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici "prima casa", bensì una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza.

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