La perdita incolpevole del documento non esenta l’interessato dall’onere della prova

La Redazione
22 Novembre 2016

I Giudici della Cassazione, con l'ordinanza n. 23331/2016, hanno statuito che, in tema di onera della prova, incombe sul contribuente non solo l'onere di dimostrare di essersi trovato nell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti, ma anche di dimostrare di non essere in grado di acquisire copia delle fatture mancanti presso i fornitori.

Cosa succede se un incendio distrugge la documentazione contabile e le richieste detrazioni IVA risultano, così, prive di giustificazione documentale? Succede che, in ogni caso, “incombe sul contribuente non solo l'onere di dimostrare di essersi trovato nell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti, ma anche di dimostrare di non essere in grado di acquisire copia delle fatture mancanti presso i fornitori”. Lo specificano i Giudici della Cassazione, che con l'ordinanza del 16 novembre 2016, n. 23331 hanno accolto il ricorso del Fisco contro un contribuente il quale, nel 1988, aveva subìto un evidente incendio, perdendo così la contabilità.

La CTR aveva accolto le sue ragioni, ma l'Agenzia delle Entrate era ricorsa in Cassazione, ottenendo ragione.

In tema di IVA – hanno ricordato dalla Cassazione – deve farsi applicazione del principio generale sull'onere della prova dei fatti costitutivi, sicché la deducibilità dell'imposta pagata dal contribuente (in sede di rivalsa) per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa, postula che questi sia in possesso delle relative fatture, le annoti in apposito registro e ne conservi evidenza, in difetto potendo l'Ufficio procedere all'accertamento in rettifica”. Dunque, ben poche speranze per il contribuente: se questi perde la documentazione, deve dimostrare di essere nell'impossibilità di acquisire presso i fornitori dei beni o dei servizi la copia delle fatture che necessitano: e ciò perché anche se incolpevole, l'interessato non è esonerato dall'onere della prova.

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