L'inerenza esige la sua concreta strumentalità all'impresa

La Redazione
23 Gennaio 2017

In tema di imposte sui redditi e IVA, l'inerenza quale requisito di deducibilità e detraibilità del costo esige la sua concreta strumentalità all'impresa, sicché il contribuente non assolve il relativo onere probatorio con la sola prova di legittimità dell'erogazione aziendale. Questo il principio di diritto espresso nella sentenza n. 1544/2017 dai Supremi Giudici della Corte di Cassazione.

In tema di imposte sui redditi e IVA, l'inerenza quale requisito di deducibilità e detraibilità del costo esige la sua concreta strumentalità all'impresa, sicché il contribuente non assolve il relativo onere probatorio (che su di lui incombe) con la sola prova di legittimità dell'erogazione aziendale, il difetto di un obbligo giuridico di erogazione costituisce indizio di antieconomicità della spesa, che è onere del contribuente superare tramite una specifica prova di funzionalità degli obiettivi d'impresa. Questo il principio di diritto espresso nella sentenza n. 1544/2017 dai Supremi Giudici della Corte di Cassazione.

Nella specie la CTR, pronunciandosi sull'inerenza, ha considerato i premi (anche extra contratto) legittimamente corrisposti per l'opera svolta intesa anche alla migliore espansione sociale, hanno inoltre mostrato di coltivare una nozione di inerenza giuridicamente impropria, perché focalizzata sulla liceità civilistica dell'erogazione aziendale, piuttosto che sulla funzionalità economica agli scopi d'impresa.

A tal proposito la Corte ricorda un principio già espresso in diverse altre occasioni: "ai fini delle imposte sui redditi d'impresa, l'inerenza quale requisito di deducibilità del costo è una relazione concettuale tra costo e impresa, sicché il costo assume rilevanza nella determinazione della base imponibile non tanto per la connessione ad una precisa componenete di reddito, quanto per la correlazione con un'attività d'impresa potenzialmente idonea a produrre utili. (Cfr. Cass. civ., n. 1465/2009)". Ai fini IVA, dunque, l'inerenza quale requisito di detraibilità del costo richiede elementi obiettivi che evidenziano una concreta strumentalità del bene o servizio all'attività d'impresa.

Si evince che ne viene distorto l'onere probatorio, la CTR ha definito "legittima" l'erogazione lasciando intendere sollevato il contribuente dall'onere di provare che l'erogazione stessa fosse concretamente strumentale all'attività d'impresa. Quest'onere invece persiste, sottolineano dalla Corte, deve anzi misurarsi con l'assenza di obbligatorietà delle dazioni, che, innestandosi su rapporti contrattuali a titolo oneroso, rapprensenta un indizio di antieconomicità.

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