Spese di giudizio: liquidate distintamente per ciascun grado
23 Febbraio 2016
"In tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna dalla parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari in favore della controparte, deve liquidarne l'ammontare separatamente, distinguendo diritti e onorari. Non sono conformi alla legge liquidazioni generiche ed omnicomprensive, in quanto non consentono il controllo sulla correttezza della liquidazione." Questo quanto si evince nell'ordinanza della Corte di Cassazione del 22 febbraio scorso, n. 3454.
La CTR nel caso di specie aveva posto a carico della controparte le spese del giudizio. Rilevato che ai sensi degli artt. 15 D.Lgs. 546/1992 e 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite poteva essere disposta solo eccezionalmente, aveva dichiarato detta compensazione senza alcuna motivazione e senza applicare il principio generale della soccombenza.
I Giudici della Corte esaminando la questione hanno ritenuto consono prendere in considerazione alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, evidenziando come in realtà non ci siano mai state contraddizioni sul punto, in particolare ricordano che "è arbitraria la liquidazione delle spese, delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato, fatta senza distinzione fra il giudizio di primo grado ed il giudizio di secondo grado, e senza tenere distinte le somme per spese, competenze ed onorari" (cfr. Cass. civ., 24890/2011).
A parer dei Giudici, dunque, la sentenza della CTR non uniformandosi ai principi sopra espressi va cassata.
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