Obbligatorio il contraddittorio preventivo per l'iscrizione ipotecaria
23 Febbraio 2017
Il contraddittorio preventivo per l'iscrizione ipotecaria è da considerarsi obbligatorio. Lo specifica la Corte di Cassazione con la sentenza di ieri, 22 febbraio 2017, n. 4587. I giudici della Corte hanno accolto un motivo di ricorso presentato da una società in causa con Equitalia.
Secondo i Giudici di legittimità «in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili […] deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative […] in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento».
Dunque, l'Ufficio avrebbe comunque dovuto comunicare alla società che avrebbe proceduto con l'iscrizione ad ipoteca, cosa che non è stata effettuata. Sbagliava quindi il Giudice di appello che, riformulando la decisione di primo grado, riteneva l'atto valido. L'omessa attivazione del contraddittorio dunque è stata determinante per l'accoglimento della censura della contribuente, che affermava: «nel caso in cui Equitalia voglia iscrivere ipoteca su un immobile per cartelle notificate da oltre un anno, essa deve necessariamente notificare, antecedentemente a detta iscrizione, un'intimazione di pagamento al contribuente, a pena di illegittimità conseguente cancellazione della stessa ipoteca». |