Necessaria la specifica dei parametri per l'immobile riclassato

La Redazione
23 Marzo 2016

In tema di rendite catastali, l'eventuale atto di riclassamento di un immobile deve indicare i fabbricati presi come parametro ai fini del giudizio di similarità.

La revisione delle rendite catastali urbane, in assenza di variazioni edilizie, non richiede nessuna preventiva visita di sopralluogo dell'ufficio, non essendo condizionata da alcun preventivo contraddittorio. Ne consegue che l'atto di riclassamento ha l'esclusiva funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili da esso nella successiva fase contenziosa, nella quale al contribuente è consentito di esercitare il proprio diritto di difesa e di richiedere la verifica dell'effettiva correttezza dei parametri posti a base della riclassificazione eseguita.

Dunque l'atto impositivo deve indicare, a pena di nullità ex art. 7 Legge n. 212/2000, la specifica individuazione dei fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa.

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