Procedure di recupero interne per la mutua assistenza intracomunitaria
23 Marzo 2017
La sentenza n. 6925/2017 emessa dalla Corte di Cassazione chiarisce un importante aspetto relativo alle richieste di assistenza internazionale, le quali possono aver luogo soltanto dopo aver intrapreso procedure di recupero interne che non abbiano portato al pagamento integrale del credito.
Nel caso in questione, la contribuente ha avuto ragione di lamentare la violazione delle disposizioni che regolano la richiesta di assistenza agli Stati UE riguardo il recupero dei crediti, in relazione alla richiesta del pagamento di un credito IVA, per il quale era stato chiesto, dalla Dogana di Aosta alla competente Dogana tedesca, il recupero in regime di mutua assistenza amministrativa tra gli Stati membri della Comunità Europea. Di fatto, l'Amministrazione finanziaria italiana avrebbe dovuto avviare le procedure di recupero interne prima di avviare la richiesta di assistenza internazionale.
In merito, la Corte ha riportato il principio di diritto per cui: “in tema di mutua assistenza intracomunitaria per il recupero di un credito IVA fondato su titolo esecutivo emesso in Italia, il preventivo avvio dell'azione esecutiva interna sui beni del debitore esistenti sul territorio nazionale integra, ai sensi dell'art. 346-ter del T.U.L.D. e dell'art. 7, paragrafo 2, della Diretiva 76/308/CEE, ratione temporis applicabili, un presupposto della richiesta di assistenza che non è surrogabile da una valutazione prognostica da parte dell'Amministrazione finanziaria sull'inopportunità della procedura esecutiva per lo scarso valore dei beni stessi, e la cui mancanza è suscettibile di tutela giurisdizionale poiché condiziona la validità dell'attività di riscossione presso lo Stato richiesto”.
Purtroppo, in questo caso non era stata avviata nessuna procedura immobiliare sui beni posseduti dal contribuente nel territorio nazionale, poiché ritenuti di scarso valore a seguito di una valutazione prognostica. |