Credito IVA: diritto alla detrazione verificabile dalla presenza dei requisiti sostanziali

La Redazione
23 Marzo 2017

I Supremi Giudici, con la sentenza n. 6921/2017, hanno ricordato che in tema di imposizione IVA compete al giudice del merito verificare la sussistenza del diritto alla detrazione, verificando che sussistano i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6921/2017, ricorda che è onere del giudice del merito verificare la sussistenza del diritto alla detrazione del credito IVA vantato dal contribuente; e che sussistono i requisiti sostanziali previsti dall'art. 17 della sesta direttiva, ed in particolare che "gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, e che sia parimenti debitore dell'IVA attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili".

Sulla scorta di tale questione i Supremi Giudici ne hanno approfittato per ricordare un principio recentemente disposto dalle Sezioni Unite n. 17757/2016: in merito alla neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto si sostiene che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta risultante da dichiarazioni periodiche e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo rispetto a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.

Il ricorso in Cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate è supportato dalla convinzione che la Commissione territoriale nella sua disamina avesse trascurato che, nell'imposizione IVA, per portare in detrazione eccedenze d'imposta provenienti da una precedente annualità sarebbe necessario un congruo riscontro dichiarativo; e conseguentemente la mancanza della dichiarazione annuale determinerebbe la perdita definitiva del diritto di detrarre le eccedenze maturate (non rilevando le dichiarazioni periodiche).

I Supremi Giudici ritengono fondata la questione sollevata dall'Amministrazione finanziaria, nei termini di seguito esposti: innanzitutto rilevano una compatibilità con la procedura automatizzata: la mancata presentazione di una dichiarazione fiscale costituisce circostanza idonea a rappresentare una di quelle notizie che rilevano come dato storico e fattuale e consentono l'avvio della procedura automatizzata, dovendo il fisco provvedere in sede di controllo «sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni fiscali presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria» (che registra presentazioni e omissioni delle dichiarazioni medesime).

In sostanza il contribuente può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale purché essa risulti dalle dichiarazioni periodiche e siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. D'altro canto non vi è la necessità di dare ingresso all'accertamento induttivo, valendo il principio secondo il quale l'Amministrazione finanziaria non può pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza.

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