Ordinario termine di prescrizione per le cartelle divenute definitive
23 Marzo 2017
In tema di notifica delle cartelle esattoriali, la Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno ricordare il filone di pensiero della giurisprudenza di legittimità sul tema, ritenendo che "alla cartella esattoriale emessa a seguito di accertamento tributario divenuto definitivo non è applicabile, in via analogica, il termine perentorio di notifica, decorrente dalla dichiarazione del contribuente, stabilito nell'art. 1, comma 5-bis del D.L. 17 giugno 2005, n. 106 (convertito dall'art. 1 Legge 31 luglio 2005, n. 156)"; tale disposizione riguarda le cartelle relative alle liquidazioni, fondate su un'attività di verifica meramente formale, mentre in caso di accertamento definitivo, essendo la cartella preceduta da un'attività istruttoria da compiere in termini decadenziali predeterminati, non si determina quella indefinita soggezione temporale alla verifica del fisco.
Il vizio sollevato dalle Entrate consisteva nel ritenere erronea l'applicazione del termine sancito dagli artt. 17 e 25 del d.P.R. n. 602/1973 alla fattispecie presa in esame (cartella emessa a seguito di accertamento divenuto definitivo), dunque, spiegano dalla Corte, – trattandosi di cartella anteriormente emessa per somme iscritte a ruolo sulla base di accertamento (emesso e) divenuto definitivo successivamente al 9 giugno 2001 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 193/2001) – dovrà sopprimersì ogni termine per la notifica della cartella, ad opera del concessionario, "al debitore iscritto a ruolo o al coobligato nei confronti del quale si procede". Alla luce di tali osservazioni ne discende che, alla fattispecie in esame rimane applicabile l'ordinario termine di prescrizione.
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