Processo tributario e legittimazione passiva del TAR
23 Maggio 2016
Nel processo tributario, in base al combinato disposto degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 546/1992 (il processo tributario è processo speciale non regolato dal c.p.a.), parte processuale (legitimatio ad causam) che sta personalmente in giudizio (legitimatio ad processum) è solo la segreteria amministrativa del TAR. Ne discende che, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento del contributo unificato amministrativo, non vi è dubbio che la legittimazione passiva competa alla segreteria del TAR (nelle ipotesi in esame ente impositore che emana l'atto impugnato).
Non è dunque corretta una lettura del combinato disposto degli artt. 31, L. 186/92, e 19, c. 1, L. 400/88 che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la legittimazione passiva relativa alle controversie riguardanti l'attività non giurisdizionale del TAR. |