IRAP dovuta per l'esercizio di professioni in forma societaria
23 Maggio 2017
L'esercizio di professioni in forma societaria costituisce presupposto dell'assoggettamento all'IRAP, e non serve accertare la sussistenza dell'autonoma organizzazione: dunque, è inutile ricorrere sperando di veder annullato l'atto impositivo. Lo dice la Cassazione, con la recente ordinanza del 19 maggio 2017, n. 12763.
I Giudici della Suprema Corte sono tornati sul tema IRAP analizzando il ricorso presentato da uno studio legale associato. Nell'ordinanza, lo studio ricorreva in Cassazione contro la pronuncia del Giudice di appello, che aveva confermato il pagamento dell'imposta per l'anno 2008. Già la Commissione Tributaria Regionale, infatti, aveva accolto il ricorso della parte pubblica. I Giudici di merito avevano, con questa pronuncia, rovesciato il parere della Commissione Tributaria Provinciale, che si era invece dichiarata favorevole alle ragioni dello studio legale, annullando quindi il pagamento dell'imposta per l'anno in questione.
In Cassazione, tuttavia, le ragioni dello studio sono state nuovamente rigettate: il motivo di ricorso è infatti parso ai giudici romani infondato, alla luce dei princìpi espressi con la sentenza di Sezioni Unite n. 7371/2016. «L'esercizio di professioni in forma societaria – si legge in ordinanza – costituisce “ex lege” presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività». Pertanto, piazza Cavour ha respinto il ricorso confermando la posizione della CTR. |