Lo status di "società non operativa" non è permanente

La Redazione
23 Maggio 2017

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12829/2017, ha meglio chiarito che in tema di IVA, lo "status" di società non operativa non è permanente, ma va accertato anno per anno.

In tema di imposta sul valore aggiunto, lo "status" di società non operativa risultante dall'applicazione dei parametri previsti dall'art. 30, comma 1, della L. n. 724/1994, non è permanente, ma va accertato anno per anno, ben potendo una società essere non operativa in quello successivo, con la conseguenza, ai fini del divieto di rimborso posto dall'art. 3, comma 45, della L. 662/1996, che il calcolo effettuato in base ai parametri legislativi relativi alla dichiarazione di un solo anno è insufficiente a dedurre l'assoluta non operatività della società o la sua non operatività per il periodo oggetto della parametrazione.

Nel caso in oggetto i giudici del merito sostenevano che la società ricorrente non aveva assolto all'onere di contro-prova alla presunzione legale di non operatività derivante dall'art. 30, comma 1, Legge n. 724/1994.

Supremi Giudici, con l'ordinanza n. 12829/2017, hanno evidenziato che la decisione presa dalla CTR risulta pienamente conforme al principio di diritto su espresso, infatti la valutazione della non operatività della società contribuente è avvenuta con riferimento all'annualità oggetto di verifica non considerando le altre annualità precedenti.

Per meglio chiarire l'accertata "non operatività" per un anno rimane limitata a quell'anno e, dunque, il test di "operatività" e le relative controprove vanno riferite ad ogni singola annualità fiscale oggetto di verifica.

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