Agenzia non costituita in giudizio: idoneità a far decorrere il termine breve per il ricorso in Cassazione
23 Giugno 2016
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12933/2016, ha ricordato che nel processo tributario, a far data dal 1° gennaio 2001 (data di inizio di operatività delle Agenzie fiscali) deve ritenersi ripristinata la disciplina vigente sino al 17 maggio 1999 (giorno successivo all'entrata in vigore dell'art. 21, comma 1, della L. n. 133/1999), sicché è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso in cassazione la notifica della sentenza dell'Agenzia non costituita in giudizio, la quale è dotata di personalità giuridica e capacità processuale, rilevante anche in sede di legittimità.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare, con le sentenze n. 25980/2014 e n. 18936/2015, che ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, la notifica della sentenza può essere eseguita nei confronti della parte pubblica individuata dall'art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992 e, quindi presso la sede centrale dell'Agenzia o presso l'ufficio periferico che ha emanato l'atto, a prescindere dalla scelta organizzativa riguardante la modalità di costituzione nel precedente grado di giudizio.
Nel caso di specie la sentenza della CTR è stata notificata a cura del contribuente direttamente all'Agenzia delle Entrate, la data di proposizione del ricorso in Cassazione però deve ritenersi tardiva poichè oltre il termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c.
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