Prescrizione quinquennale per le sanzioni da provvedimenti revocabili

La Redazione
23 Giugno 2016

La Corte di Cassazione ha ricordato, con la sentenza n. 12936 depositata ieri, che se la definitività delle sanzioni non deriva da provvedimenti giurisdizionali irrevocabili vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997.

Si prescrive entro il termine di dieci anni (per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c. che disciplina la c.d. actio iudicati) il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie derivanti da sentenze passate in giudicato. Se invece la definitività delle sanzioni non deriva da provvedimenti giurisdizionali irrevocabili vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 (atteso che il termine entro cui far valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non possa essere che di tipo unitario). È questo il principio espresso dalla Corte con la sentenza n. 12936/2016.

Nel caso oggetto del giudizio in commento il termine di prescrizione da tenere in considerazione è quello quinquennale di cui all'art. 20 cit., visto che la definitività della sanzione non discende da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile.

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