Linea di separazione tra professionisti e imprenditori per indagini bancarie sospette
23 Giugno 2016
Quando l'accertamento a carico del professionista si basa su movimenti bancari sospetti, è nullo, in quanto si tratta di una presunzione valida sì per gli imprenditori, ma non per gli autonomi. È una sentenza di non trascurabile valore quella del 21 giugno 2016, n. 12779 della Corte di Cassazione, che ha ribadito uno spartiacque netto tra imprenditori ed autonomi.
Nel caso in esame il professionista ricorreva in Cassazione impugnando la sentenza della CTR, in quanto il Giudice di appello aveva accolto solo parzialmente le sue ragioni, escludendo solo l'importo relativo al deposito a risparmio acceso presso le poste italiane, anteriore al periodo oggetto di accertamento, mentre aveva osservato che spettava al contribuente esibire i giustificativi dei movimenti finanziari transitati sui propri conti correnti e posti a base dell'accertamento induttivo.
“Il venir meno dell'equiparazione tra il professionista e l'impresa sul piano delle indagini bancarie svolte a carico dei contribuenti, è stata pienamente recepita da questa Corte che […] ha affermato il principio di diritto secondo cui «la presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 secondo cui sia i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti nella propria attività dal contribuente che non ne dimostri l'inclusione nella base imponibile oppure l'estraneità alla produzione del reddito, si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o professionisti intellettuali»”. Ecco che le doglianze del professionista-contribuente sono state accolte. |