No alla detrazione IVA per l’attività di un ente pubblico di radiodiffusione
23 Giugno 2016
L'attività di un ente pubblico di radiodiffusione, finanziata mediante un canone istituito con legge e pagato da tutti i possessori di un apparecchio radiofonico, non costituisce un'attività a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE e non conferisce il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta sui beni e i servizi acquistati da tale organo e utilizzati per detta attività. A stabilirlo è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza emessa ieri relativa alla causa C-11/15.
Come noto, il sistema dell'IVA è basato su un duplice meccanismo, ossia il pagamento dell'imposta a valle e la detrazione di quella assolta a monte. Tale meccanismo consente a tale imposta di essere neutrale dal punto di vista degli operatori economici; soltanto i consumatori ne sopportano l'onere finanziario.
Inoltre, la determinazione dei metodi e dei criteri di ripartizione dei pro-rata dell'IVA pagata a monte tra l'attività di un ente pubblico di radiodiffusione e l'attività che non conferisce il diritto a detrazione, prosegue la CGUE, rientra nel potere discrezionale degli Stati membri, i quali, nell'esercizio di tale potere, devono tener conto della finalità e dell'impianto sistematico della sesta direttiva 77/388 e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di tali due attività. |