Possibile legittimità dell'accertamento tardivo
23 Giugno 2016
In caso di violazione dei termini fissati dalla Legge n. 212/2000, non sussiste la nullità dell'accertamento qualora il ritardo dell'Ufficio sia dipeso dalla necessità degli scambi di informazioni con la corrispondente agenzia fiscale all'estero, risultando quindi l'ufficio italiano esente da colpa. (Nella fattispecie, in cui l'Amministrazione Finanziaria italiana si era avvalsa di scambi di informazioni con l'Autorità Statunitense, la Commissione ha ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato in quali tempi l'Ufficio Fiscale statunitense avesse fornito le risposte richieste da quello italiano).
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