Imprese edili e prova dei costi fittizi

La Redazione
23 Agosto 2016

Ai sensi dell'art. 21 d.P.R. n. 633/1972 costituiscono elementi di fatto certi, probanti la oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate: la mancanza di personale addetto alla produzione di opere edili ...

In tema di operazioni inesistenti – tendenti a determinare costi fittizi – costituiscono (art. 21 d.P.R. n. 633/1972) elementi di fatto certi, probanti la oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate: la mancanza di personale addetto alla produzione di opere edili, la mancata contabilizzazione di quote di ammortamento e la totale genericità nella descrizione delle prestazioni effettuate e fatturate (tale da non consentire di identificare qualità, quantità e natura delle opere edili eseguite in appalto).

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