Via libera dalle Dogane per la garanzia globale del terzo

La Redazione
23 Agosto 2017

Nella giornata di ieri l'Agenzia delle Dogane ha diffuso una nota con la quale autorizza gli Uffici ad accettare le domande di autorizzazione alla garanzia globale da parte di una “persona terza”.

La garanzia globale richiesta dall'autorità doganale può essere costituita anche a favore di persona diversa da quella a cui è richiesta. La conferma è arrivata ieri dall'Agenzia delle Dogane, tramite una nota diffusa nel pomeriggio, unitamente ad alcune precisazioni sul tema.

L'ambito normativo di riferimento è l'art. 89.3 del Codice Dogane dell'Unione che prevede esplicitamente che l'autorità doganale può “permettere che la garanzia sia costituita da una persona diversa da quella a cui è richiesta”, ovvero una “persona terza”. A tal fine, secondo le nuove indicazioni delle Dogane, nella domanda di autorizzazione alla garanzia globale presentata dalla “persona terza”:

  • deve essere dichiarato che la stessa viene presentata da “persona diversa dalla persona a cui è richiesta” la garanzia;
  • deve essere allegato un documento che attesti l'accordo a tale interposizione da parte dei soggetti titolari delle autorizzazioni ai regimi/procedure interessate (debitori doganali);
  • devono essere chiaramente indicati i regimi/procedure interessati da tale particolare autorizzazione ed i corrispondenti importi di riferimento.

Secondo quanto precisato nella Nota delle Dogane, la “persona terza”, pur non essendo il debitore, dal momento in cui acquisisce la titolarità dell'autorizzazione alla garanzia globale diviene finanziariamente obbligato nei confronti dell'autorità doganale al pagamento del debito doganale del “debitore” nei limiti dell'importo di riferimento definito nell'autorizzazione. Di conseguenza, “qualora sorga il debito doganale” si legge nella Nota “il pagamento dello stesso va contemporaneamente chiesto al titolare dell'autorizzazione al regime/procedura in quanto debitore, alla “persona terza” in quanto finanziariamente obbligata nei confronti dell'autorità doganale a seguito dell'autorizzazione alla garanzia globale e all'ente garante in quanto fideiussore; in presenza di debito il cui importo superi l'importo oggetto della fideiussione la richiesta di pagamento sarà effettuata nei confronti del debitore e del terzo per l'intero ammontare e nei confronti del garante fino a concorrenza della fideiussione/cauzione”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.