ICI per l'area potenzialmente produttiva di reddito
23 Agosto 2017
I Giudici della Corte, con la sentenza n. 20259/2017, hanno ricordato che in tema di imposta comunale sugli immobili, ciò che conta ai fini dell'imposizione è che l'area in considerazione sia suscettibile di costruire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito.
Nel caso in oggetto il ricorrente impugnava la sentenza di secondo grado ritenendo erronea l'interpretazione data dai giudici d'appello, quest'ultimi, infatti, avrebbero ritenuto che le aree portuali "scoperte" oggetto d'imposizione, in quanto demaniali, ancorché date in concessione, dovevano considerarsi come aree doganali, utilizzate per la movimentazione e il deposito delle merci, facendo configurare un utilizzo di pubblica utilità, che secondo l'assunto della CTR le esonerava dall'assoggettabilità al tributo.
Il ricorrente (Comune) sostiene, invece, che gli operatori (la società contribuente) sono concessionari, titolari, dunque, di un diritto d'uso a titolo esclusivo di beni demaniali e non affidatari di servizi pubblici, né, l'attività privata di gestione e trasporto merci a scopo lucrativo può essere equiparata a un pubblico servizio.
Innanzitutto i Giudici di legittimità, nell'esaminare la questione, hanno ricordato che l'orientamento della Corte è di considerare di natura privata l'attività dei concessionari dei beni demaniali portuali; assoggettabili al pagamento dei tributi anche in tema di ICI, per l'utilizzo delle aree scoperte senza le quali non potrebbero svolgere la propria attività commerciale. La sentenza impugnata pone un'erronea ed immotivata equiparazione tra impresa esercente attività portuale (=lucrativa) e svolgimento di un servizio pubblico che è proprio, nell'attuale fase, dell'autorità di vigilanza del settore. Inoltre viene ricordato che "in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa al fabbricato non iscritto in catasto, il Comune può procedere ad accertamento senza dover preventivamente chiedere l'atto di classamento all'Agenzia del Territorio, non essendo tale richiesta prevista dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992".
Le aree scoperte risultano, dunque, indispensabili al concessionario del bene demaniale per svolgere la propria attività imprenditoriale; a tal proposito ciò che conta ai fini ICI è che ogni area sia suscettibile di costruire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito.
È noto inoltre che non possono essere esenti da ICI gli immobili destinati ad un uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Alla luce di quanto esposto la Corte ha ritenuto fondate le motivazioni espresse dal Comune ricorrente, cassando così la sentenza impugnata.
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