Cedolare secca e natura del locatario

La Redazione
23 Settembre 2015

Vorrei concedere in locazione un immobile di mia proprietà (fabbricato a destinazione abitativa) a un'impresa, che, a sua volta, lo darebbe in uso ai propri dipendenti per le trasferte effettuate nel Comune dove è ubicato l'appartamento. Avrei convenienza ad esercitare l'opzione per la cedolare secca. Mi è possibile in questo caso?

Vorrei concedere in locazione un immobile di mia proprietà (fabbricato a destinazione abitativa) a un'impresa, che, a sua volta, lo darebbe in uso ai propri dipendenti per le trasferte effettuate nel Comune dove è ubicato l'appartamento. Avrei convenienza ad esercitare l'opzione per la cedolare secca. Mi è possibile in questo caso?

Secondo quanto precisato nella Circolare 1° giugno 2011, n. 26/E, la risposta dovrebbe essere negativa.

In primis, sebbene questo non sia il caso, il documento di prassi ricorda che devono restare esclusi dal regime “gli imprenditori ovvero i lavoratori autonomi, anche nel caso in cui concedano in locazione un immobile abitativo ai propri dipendenti”. Le disposizioni relative alla c.d. “cedolare secca” si applicano infatti solo alle persone fisiche che concedono il locazione immobili a uso abitativo al di fuori dei regimi di impresa e/o di lavoro autonomo.

La Circolare 26/E/2011 afferma peraltro che anche nell'ipotesi in cui il proprietario sia una persona fisica non esercente attività di impresa e/o di lavoro autonomo e anche nell'ipotesi in cui l'immobile concesso in locazione sia di tipo abitativo (come nel caso del quesito), “occorre porre rilievo, al fine di valutare i requisiti di accesso al regime, anche all'attività esercitata dal locatario ed all'utilizzo dell'immobile locato”.

Va comunque segnalato che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 3 529/25/15 del 17 aprile 2015, ha affermato che l'interpretazione contenuta nella Circolare 26/E/2011, testé evidenziata, non si può ritenere conforme al dettato normativo. Secondo i giudici di merito, infatti, la norma non prevede tale preclusione, né possono essere equiparate le figure di conduttore e locatore ai fini dell'esclusione dell'agevolazione.

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