Rimborso IVA per i beni strumentali
23 Settembre 2016
Il rimborso dell'IVA spetta anche per i beni strumentali acquisiti mediante contratto di appalto?
Con la Circolare ministeriale 12 gennaio 1990, n. 2 era stato affermato espressamente che “Per quanto concerne i beni ammortizzabili, si precisa che il rimborso è ammissibile quando il relativo ammontare riguarda l'IVA afferente l'acquisizione di tali beni, anche in esecuzione di contratti di appalto o di locazione finanziaria; (...)”.
Il principio è stato successivamente confermato con la Risoluzione 5 novembre 1991, n. 445764, ai sensi della quale “Ai fini del rimborso dell'IVA relativa ai beni ammortizzabili, sono da ricomprendersi tra tali beni non solo quelli per i quali la procedura di ammortamento è immediatamente attuabile ma anche quelli per i quali essa sarà attuabile all'atto della realizzazione del bene stesso”. Il documento di prassi da ultimo citato precisava altresì che tra i beni ammortizzabili sono da comprendere non solo quelli per i quali la procedura di ammortamento è immediatamente attuabile – come nel caso di acquisto di un prodotto finito – ma anche quelli per i quali la procedura stessa è “potenzialmente attuabile”, nel senso che la procedura di ammortamento sarà applicabile all'atto della realizzazione semprechè, beninteso, si abbia la assoluta certezza di poter attribuire al bene in fieri la qualifica di bene ammortizzabile.
Quanto precede è stato infine ribadito nella la Risoluzione 9 aprile 2002, n. 111/E, con la quale l'Agenzia delle Entrate chiarì la possibilità di chiedere il rimborso dell'IVA relativa agli stati di avanzamento lavori per la realizzazione di un bene ammortizzabile, in virtù del principio secondo cui tra i beni ammortizzabili devono essere ricompresi “anche quelli per i quali la procedura stessa è potenzialmente attuabile, nel senso che la procedura di ammortamento sarà applicabile all'atto della realizzazione sempreché (...) – viene ribadito il concetto già espresso in precedenza – si abbia la assoluta certezza di poter attribuire al bene in fieri la qualifica di bene ammortizzabile” .
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