Impugnazione oltre i termini: il condono resta possibile
23 Settembre 2016
Se il contribuente impugna l'atto impositivo oltre i termini di legge, il condono non può essergli negato. E ciò in quanto “resta valido il consolidato orientamento in virtù del quale il presupposto della lite pendente ricorre in presenza dell'iniziativa giudiziaria del contribuente […] che sia potenzialmente idonea ad aprire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e della fondatezza del ricorso che vi ha dato vita”. Con queste parole si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza del 21 settembre 2016, n. 18445.
In tale caso, l'Agenzia delle Entrate ricorreva contro la sentenza della CTR che aveva ritenuto illegittimi i provvedimenti di diniego della definizione delle liti pendenti richiesti da una S.r.l., la quale aveva tardivamente impugnato alcuni avvisi di accertamento notificati. Secondo il Giudice territoriale, la norma prevede la condonabilità anche qualora sia stata pronunciata una sentenza di inammissibilità del ricorso non ancora passata in giudicato, “comprendendo implicitamente anche quelle controversie per le quali il ricorso sia stato proposto fuori termine, anche se create appositamente per usufruire del condono”.
Parere confermato dalla Cassazione, che ha rigettato il ricorso delle Entrate, affermando che “la formale pendenza della lite non osta al diniego dell'istanza di condono allorquando il contribuente […] abbia fatto uso abusivo del processo, impugnando l'atto impositivo molto oltre la scadenza del termine previsto dalla legge, senza nulla argomentare in ordine alla perdurante ammissibilità dell'impugnazione, nonostante il tempo trascorso, al solo scopo di precostituirsi una lite pendente per accedere al condono”. Nel caso in esame, la Corte non ha ravvisato gli estremi dell'uso abusivo del processo. |